Fino al 2015 l’obbligo di comunicazione dei dati sanitari al “Sistema Tessera Sanitaria” (STS) era previsto per i soli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ma il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 Settembre 2016, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 settembre 2016) ha esteso l’obbligo di trasmettere i dati dei pazienti all’Agenzia delle Entrate anche agli Psicologi.
Quindi, la legge prevede che procedano all’invio dei dati tutti gli Psicologi in possesso di partita IVA che erogano prestazioni sanitarie ai loro pazienti. Sono escluse, quindi, le prestazioni non aventi natura sanitaria, come per esempio le prestazioni erogate per la formazione o le perizie per i Tribunali.
Cosa viene comunicato esattamente rispetto al paziente?
Lo Psicologo dovrà comunicare, per ogni singola ricevuta sanitaria emessa al paziente: la data di emissione, la data del pagamento, il codice fiscale del paziente, la tipologia di spesa e l’importo della fattura. Questi dati verranno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria e, grazie a questa trasmissione telematica, verranno inseriti nel 730 precompilato insieme ai relativi rimborsi già calcolati, dato che le spese sanitarie sono detraibili ai fini IRPEF dal proprio 730 al 19%.
E se il cliente preferisse non trasmetterle?
Qualcuno potrebbe preferire che la relazione con il proprio Psicologo, rimanesse riservata (ad esempio nei confronti del proprio commercialista, ma a volte anche nei confronti ad esempio, della propria moglie, del marito, dei genitori, ecc…). Il decreto consente al paziente di manifestare liberamente la propria opposizione all’invio dei dati al momento della firma del consenso informato o anche successivamente (in questo caso compilando un apposito modulo). A questo punto non arriverà alcuna informazione al Sistema Tessera Sanitaria rispetto alle visite sanitarie effettuate e, di conseguenza, non potrà essere calcolato più alcun rimborso rispetto a queste spese, ma attenzione: qualora si cambiasse idea o cambiassero certe condizioni del paziente, sarà comunque possibile presentare le ricevute sanitarie manualmente al proprio commercialista che provvederà personalmente ad inserirle in un secondo tempo calcolandone i rimborsi prima di pagare le tasse.
In caso di opposizione all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, inoltre, dovrà essere presente la seguente nota su ogni ricevuta emessa dal professionista (sia sulla copia del paziente che su quella del professionista): “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015 e dell’art. 4 del DM 16/09/2016”.