Prima di fornire una prestazione professionale, lo Psicologo ha l’obbligo acquisire dalla persona assistita due consensi: il consenso al trattamento sanitario e il consenso al trattamento dei dati personali (privacy).

Informativa e consenso al trattamento sanitario (nel nostro caso, all’intervento psicologico)

L’Informativa è un modulo con tutte le informazioni circa le prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, che la persona assistita riceverà.

In particolare il destinatario del trattamento viene informato su: il tipo di intervento, le eventuali alternative terapeutiche, le finalità, le possibilità di successo e i possibili rischi, in modo da poter essere libero di scegliere se sottoporsi o meno al trattamento. La persona dovrà autorizzare il professionista a procedere fornendo il suo consenso scritto, scegliendo liberamente, in autonomia e, a questo punto, consapevolmente, rispetto alle ciò che riguarda la sua salute. Nel caso in cui il destinatario del trattamento sanitario fosse una persona minorenne, il consenso dovrà essere fornito dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela (art. 31 Codice Deontologico). Se la persona non firma il consenso informato, lo Psicologo è obbligato dalla legge a non fornire alcun tipo di prestazione professionale al cliente/paziente.

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (privacy)

Lo Psicologo (come ogni altro professionista sanitario) ha inoltre l’obbligo di fornire ai propri pazienti/clienti adeguate informazioni sul trattamento dei dati personali (privacy) e raccogliere da loro il relativo consenso come da D.lgs. n. 196/2013 e da recente Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018. Anche in questo caso, se la persona non firma il consenso al trattamento dei dati personali, lo Psicologo è obbligato dalla legge a non fornire alcun tipo di prestazione professionale al cliente/paziente.

Cos’è il consenso informato all’intervento psicologico