Le spese sanitarie per prestazioni di tipo Psicologico e Psicoterapeutico effettuate anche senza prescrizione medica (sia presso le strutture pubbliche che presso gli studi privati) per finalità terapeutiche, cioè che abbiano l’obbiettivo di ripristinare e o mantenere il benessere psicologico dell’individuo, sono ESENTI IVA e detraibili ai fini IRPEF dal proprio 730 al 19%, ma solo se superano il costo di 129,11 euro, ovvero fino a 129,11 euro non verrà applicata la detrazione Irpef (esattamente come accade per tutte le altre spese sanitarie).
ATTENZIONE: La Legge di Bilancio 2020 con l’articolo 1, commi 679 e 680 ha portato una rivoluzione sulle detrazioni fiscali del 19% previste dall’art. 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). La norma (entrata in vigore dal 1 gennaio 2020) prevede che a partire dalla dichiarazione dei redditi 2021 (redditi e spese imputate al 2020) i pazienti potranno effettuare la detrazione Irpef del 19% solo per le spese “tracciabili”, cioè quelle pagate con carte di credito, bancomat, bonifico bancario o postale e assegno. Quindi SARÀ POSSIBILE DETRARRE LA SPESA SANITARIA ESCLUSIVAMENTE SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN CONTANTI MA TRAMITE MODALITÀ TRACCIABILE.
I pazienti che lo vorranno potranno continuare a pagare in contanti, perdendo tuttavia il diritto alla detrazione Irpef del 19%. La nuova disposizione obbliga di fatto il professionista psicologo ad esplicitare con chiarezza ai pazienti che i pagamenti in contanti non sono fiscalmente detraibili.
L’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili non riguarda le strutture pubbliche e quelle private “convenzionate” con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre sarà requisito di validità per le strutture private non convenzionate.
Le prestazioni Psicologiche non sanitarie, quindi CON IVA, nell’ambito del potenziamento delle prestazioni, della formazione e della consulenza aziendale, invece non sono detraibili ai fini IRPEF.